***AGGIORNAMENTO***
Con una circolare del Ministero dell’Interno la data di partenza dell’obbligatorietà del dispositivo anti-abbandono e relative sanzioni è stata anticipata al 7 di Novembre.
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***FINE AGGIORNAMENTO***
Pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto sui dispositivi anti abbandono, si parte a Marzo.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si conclude il tormentato iter della legge sui dispositivi anti abbandono da installare sui seggiolini e sui seggiolini stessi muniti di dispositivi anti-abbandono.
Come avevamo già scritto nel precedente articolo NON C’È ALCUNA FRETTA, la G.U. chiarisce infatti che i 150 giorni prima dell’entrata in vigore della legge partiranno solo fra 15 giorni. La data di obbligo passa quindi dal provvisorio “fine febbraio” al definitivo 6 marzo.
Tutti i genitori di bimbi che alla data del 6 marzo 2020 avranno compiuto 4 anni NON DOVRANNO FARE USO dei dispositivi anti abbandono.
Per tutti gli altri si dovrà procedere all’acquisto o di un seggiolino con sistema anti-abbandono integrato. Oppure di un sistema anti abbandono da installare su un normale seggiolino.
Caratteristiche
A seguire l’estratto della norma che specifica come deve essere fatto il nostro seggiolino o sistema anti abbandono:

1. Caratteristiche funzionali essenziali
a) Il dispositivo antiabbandono deve segnalare l'abbandono di
un bambino di eta' inferiore a 4 anni, sul veicolo sul quale e'
trasportato, da parte del conducente del veicolo stesso mediante
l'attivazione di uno dei segnali di cui alla lettera d);
b) il dispositivo deve essere in grado di attivarsi
automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del
conducente;
c) il dispositivo deve dare un segnale di conferma al
conducente nel momento dell'avvenuta attivazione;
d) nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessita' di dare
un segnale di allarme, quest'ultimo deve essere in grado di attirare
l'attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi
segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all'interno
o all'esterno del veicolo;
e) il dispositivo antiabbandono deve essere in grado di
attivare il sistema di comunicazione indicato alla lettera g);
f) se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere in
grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente;
g) i dispositivi antiabbandono possono essere dotati di un
sistema di comunicazione automatico per l'invio, per mezzo delle reti
di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate.
2. Caratteristiche tecnico-costruttive essenziali
a) Il dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con
logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori;
b) nell'interazione con il veicolo o con apposito sistema di
ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo alterarne le
caratteristiche di omologazione. Quindi riassumendo:
a) Deve segnalare l’abbandono tramite un segnale
b) Si deve attivare automaticamente
c) Il dispositivo deve avvisare il conducente di essersi attivato
d) Nel caso di necessità il dispositivo anti abbandono deve dare un allarme attraverso segnali visivi e acustici o visivi e aptici (vibrazione) percepibili dentro e fuori dalla vettura
e) Il dispositivo deve essere in grado di accedere ad una rete di comunicazione mobile senza fili
f) In caso di batteria in esaurimento devono segnalarlo al conducente
g) Possono essere dotati di un sistema automatico in grado di inviare messaggi o chiamate tramite la rete mobile senza fili
Omologazione
Diversamente da quanto si era intuito in un primo momento non è prevista né un omologazione dei dispositivi anti abbandono né un ente di certificazione per gli stessi. Al momento della messa in commercio il produttore deve semplicemente autocertificare che il prodotto sia a norma di legge.
Bonus
È previsto un bonus di 30€ per l’acquisto del seggiolino o del dispositivo anti abbandono nella manovra fiscale attualmente in discussione. Si rimanda alla sua approvazione per avere le coperture economiche ed i requisiti per potervi accedere.
Sanzioni e multe
Si rimanda al precedente articolo per le multe e le sanzioni previste in caso di non rispetto della normativa a partire dal 6 marzo 2020.
I Modelli

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